SITO Nazionale: https://www.combattentiereduci.it
Statuto
Statuto
TITOLO I
CAPO I
COSTITUZIONE — SEDE — SCOPI – ATTIVITÀ
Art. 1
È costituita con sede in Roma, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. L’indirizzo in Roma è quello risultante dai Pubblici Registri: è facoltà della Giunta Esecutiva Nazionale trasferire all’interno di detto comune tale indirizzo.
Art. 2
L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
a) Culto della Patria;
b) La glorificazione dei Caduti in guerra di tutti i fronti, nei campi di prigionia e di internamento, e la perpetuazione della loro memoria;
c) La difesa dell’unità e dei valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana;
d) L’affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia, in Europa e nel mondo;
e) La partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali;
f) La promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà nazionale;
g) La promozione della cultura sul combattente italiano, svolgendo ricerca scientifica sulla documentazione storica, i valori che l’hanno ispirato, la storia dell’Associazione e della società italiana allo scopo di rafforzare e fornire materiale utile per consolidare il legame generazionale e la conoscenza storica;
h) L’assistenza sociale e socio sanitaria ai soci in particolari difficoltà.Gli scopi di cui al presente articolo costituiscono le ragioni ideali, morali e socialidell’Associazione ed impegnano l’azione degli iscritti.L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
L’Associazione, eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 24 giugno 1923 n. 1371, ha morali dei soci iscritti all’Associazione e la loro tutela. Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 304/1982 e (D.P.R. 10-2-2000 n.361).
Rappresenta la memoria storica di tutti i combattenti appartenenti a tutte le Armi di cielo, terra e mare.
L’Associazione è senza scopo di lucro ai sensi del disposto di cui al D.P.R. 31.3.1979, è posta sotto il servizio di vigilanza del Ministero della Difesa ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
L’Associazione, riconosciuta anche Ente Assistenziale con D.M. del 10/11/1951 pubblicato sulla G.U. n. 269 ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. e) della Legge n. 287/1991 e ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. N. 640/1972 potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’ente si propone, di svolgere le seguenti attività di interesse generale:\
a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche divulgative di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (Monumenti, Lapidi ecc.), ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.
e) Promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli.
f) L’ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
Art. 4
La bandiera dell’Associazione è quella nazionale e devono esserne forniti il Consiglio Direttivo Centrale, le Federazioni e le Sezioni.
CAPO II
DEI SOCI
Art. 5
Sono ammessi a domanda come soci gli ex combattenti, i loro congiunti, i figli, nipoti e discendenti, i familiari dei Caduti e degli ex Combattenti defunti e coloro che condividono gli ideali e scopi dell’Associazione.
Per far parte dell’Associazione il socio deve essere cittadino italiano, dichiarare di accettare lo Statuto e di impegnarsi ad osservare le norme ed i relativi Regolamenti.
Tutti i soci hanno uguali diritti, doveri e pari dignità.
L’approvazione e/o le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e la nomina dei componenti degli Organi amministrativi spetta ad ogni socio maggiorenne attraverso la rappresentanza degli Organi previsti dallo Statuto.
I soci sono tenuti a rispettare le regole dello Statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dalla Sezione di appartenenza.
Art. 6
I soci ex Combattenti, i soci decorati di medaglia d’oro al Valor Militare o al Valor Civile sono considerati soci benemeriti.
Art. 7
Non possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:
Coloro che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato che importi interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici o che incida sull’onorabilità del condannato ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione;
Coloro che nei campi di prigionia o in altra circostanza inerente al periodo bellico abbiano partecipato ad atti di violenza o di persecuzione in danno ad altri connazionali.
Ammissione a socio
Art. 8
Per divenire socio, il richiedente deve presentare domanda scritta su apposito modulo alla Sezione della propria residenza o, in mancanza, della località viciniore. I residenti all’estero dovranno inoltrare la documentazione alla Sezione prescelta. Sull’ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione. Avverso la deliberazione contraria l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione alla Giunta Esecutiva Provinciale e/o Territoriale. L’ammissione a socio è subordinata all’esclusione della presenza delle condizioni di cui all’art. 7. I soci che hanno presentato domanda di ammissione non dovranno presentare analoga domanda in caso di rinnovo annuale della iscrizione. È facoltà della Presidenza Nazionale procedere, sentito il parere vincolante del Presidente della Sezione, all’iscrizione diretta di soci dandone comunicazione alla Federazione Provinciale e/o Territoriale di competenza ed alla Sezione. I soci che ricoprono cariche sociali hanno l’obbligo di rinnovare la tessera entro il 30 aprile di ogni anno.
Perdita della qualifica di socio
Art. 9
Per dimissioni, dal giorno successivo all’accettazione di esse dal Consiglio direttivo sezionale;
Per dichiarazione di decadenza a seguito di mancato pagamento delle quote sociali alla data del 31Agosto;
Per espulsione.
Il Presidente di Sezione deve comunicare al socio moroso alla data del 30 Giugno di ogni anno che se entro il termine di 60 giorni non provvede al pagamento della tessera perderà la qualifica di socio.
Il socio che compie atti di indisciplina o atti ritenuti disonorevoli è passibile, a seconda della loro gravità, di:\
a) Ammonizione;
b) Riprovazione;
c) Sospensione dell’attività sociale per la durata massima di due anni;
d) Sospensione dell’attività sociale per la durata del procedimento penale in caso vi fosse sottoposto ai sensi dell’art. 7;
e) Espulsione
L’espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell’Associazione.
Le suddette sanzioni sono deliberate dalla Giunta Esecutiva Nazionale e successivamente comunicate al Socio che avrà tempo trenta giorni per la presentazione delle proprie discolpe.
La delibera della Giunta Esecutiva Nazionale è immediatamente esecutiva.
Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Centrale entro trenta giorni dalla data della notificazione.
CAPO III
MEZZI DI FUNZIONAMENTO
Art. 10
Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione.
I beni patrimoniali ovunque ubicati, sono di proprietà esclusiva dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci che ne dispone nei modi e nelle forme disciplinate dal presente statuto.
Art. 11
Gli organi centrali e locali provvedono alla realizzazione dei fini dell’Associazione:
a) Con le quote e con ogni altro contributo volontario dei soci;
b) Con il ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali;
c) Con eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, delle Regioni degli Enti locali, degli Enti pubblici e dei privati;
d) Con eventuali lasciti o donazioni;
e) Con le rendite del patrimonio associativo;
L’Associazione è chiamata a rendicontare dell’attività svolta alle pubbliche istituzioni.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo Centrale stabilisce, anno per anno, la quota associativa di spettanza della Sede Centrale.
Il Consiglio Direttivo Centrale stabilisce annualmente l’importo di spesa per cui il Presidente Nazionale è autorizzato a sottoscrivere atti per la gestione ordinaria senza necessità di successiva ratifica della Giunta esecutiva nazionale.
Il Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale e quello sezionale determinano, anno per anno, rispettivamente, le quote di contributo di spettanza della Federazione e della Sezione delle quali dovranno mettere gli importi in evidenza nei bilanci annuali.
Nel caso di destinazione generica deciderà il Consiglio Direttivo Centrale.\
TITOLO II
CAPO I
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13
L’Associazione è territorialmente organizzata in Federazioni Provinciali e/o territoriali ed in Sezioni. Possono essere costituite Federazioni all’estero.
Art. 14
Sono Organi centrali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci:
a) l’Assemblea Generale;
b) Il Congresso Nazionale;
c) Il Presidente Nazionale Onorario;
d) La Corte d’Onore;
e) Il Presidente Nazionale;
f) Il Consiglio Direttivo Centrale;
g) La Giunta Esecutiva Nazionale;
h) Il Collegio Centrale dei Sindaci;
i) Il Collegio Nazionale dei Garanti;
Sono Organi periferici dell’Associazione:
a) Il Consiglio Regionale;
b) Il Coordinatore del Consiglio Regionale
c) Il Congresso di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
d) Il Presidente Onorario di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
e) Il Presidente di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
f) Il Consiglio Direttivo di Federazione Provinciale e/o Territoriale;
g) Il Collegio dei Sindaci della Federazione Provinciale e/o Territoriale;
h) Il Collegio dei Garanti della Federazione Provinciale e/o Territoriale;
i) L’Assemblea della Sezione;
j) Il Presidente Onorario della Sezione;
k) Il Presidente della Sezione;
l) Il Consiglio Direttivo Sezionale;
m) Il Collegio dei Sindaci della Sezione.
n) Il Nucleo A.N.C.R.
La costituzione degli Organi a carattere onorario è facoltativa; è altresì facoltà del Consiglio Direttivo Centrale istituire ulterioriincarichi di carattere onorario.
CAPO II
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 15
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario convocare un’Assemblea Generale.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo Centrale ed è presieduta dal Presidente Nazionale o dal suo Vicario in caso di impedimento.
Sono delegati di diritto i Presidenti di tutte le Federazioni Provinciali e/o Territoriali attive o loro delegati o Commissari delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali attive.
In sede di votazione per lo scioglimento dell’Associazione o per la sua trasformazione ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci iscritti nella propria Federazione Provinciale e/o Territoriale.
Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti rappresentati. Analoga maggioranza è prevista in caso di trasformazione.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione nominerà un liquidatore determinandone i poteri.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
IL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 16
Il Congresso Nazionale è costituito dal Presidente Onorario Nazionale e dai membri della Corte d’Onore, dai Presidenti delle Federazioni provinciali/Territoriali attive o dal Commissario Straordinario della Federazione attiva;
in caso di impedimento il Presidente della Federazione attiva designerà il delegato che deve essere Socio della medesima Federazione.
Per Federazione Attiva s’intende che abbia presentato alla Presidenza Nazionale nei modi e con le modalità stabilite dal Regolamento Applicativo:
Verbali di elezione delle Sezioni Dipendenti con elenchi dei Soci e relazione delle attività svolte;
Bilancio Finanziario e di attività della Federazione riferito all’anno precedente il Congresso;
Verbali di Assemblea del Congresso Provinciale per elezione del Consiglio Direttivo Provinciale.
La mancanza di uno o più di questi documenti esclude la Federazione dal partecipare al Congresso Il Presidente Nazionale Onorario e i membri della Corte d’Onore possono far proposte ma non hanno diritto di voto.
Il Congresso viene convocato dal Presidente Nazionale uscente.
Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e le votazioni sono a scrutinio segreto.
Per la modifica statutaria occorre la presenza, in prima convocazione, dei tre quarti dei delegati convocati o, in seconda convocazione, almeno della metà più uno dai delegati presenti.
La modifica statutaria deve essere votata da almeno i tre quarti dei delegati presenti.
Per la modifica statutaria l’approvazione del regolamento provvisorio il voto è capitario.
Il congresso in seconda convocazione è valido qualsiasi sia il numero dei presenti.
Art. 17
Sono di esclusiva competenza del Congresso Nazionale:
L’elezione del Presidente Nazionale;
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Centrale;
L’elezione della Giunta Esecutiva Nazionale e dei Vicepresidenti;
La nomina del Presidente Nazionale Onorario;
L’elezione dei componenti del Collegio Centrale dei Sindaci;
L’elezione dei componenti del Collegio Centrale dei Garanti;
La modifica dello Statuto.
Esso delibera inoltre su tutte le questioni attinenti alla vita associativa ed indica le direttive per l’opera che gli altri organi debbano svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.
Art. 18
Il Congresso Nazionale si convoca ordinariamente ogni quattro anni.
La Convocazione del Congresso Ordinario è comunicata a cura del Presidente Nazionale unitamente alla sede di svolgimento ed all’ordine del giorno, almeno due mesi prima per lettera o per mail a tutte le Federazioni attive.
Su richiesta di un Consiglio regionale possono essere aggiunti all’Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta richiesta, entro un mese dalla convocazione al Presidente Nazionale.
Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Presidente Nazionale o il Consiglio Direttivo Centrale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta.
da almeno la metà più uno dei Presidenti delle Federazioni attive. La convocazione contenente l’ordine del giorno e la sede di svolgimento è effettuata per lettera o mail a tutte le Federazioni attive.
In sede di votazione per la elezione delle cariche sociali nazionali, ogni delegato ha diritto a tanti voti in proporzione ai soci iscritti nella Federazione Attiva rappresentata ed accreditati dalla Commissione Verifica Soci secondo la seguente tabella:
Delegato di Federazione fino a 100 soci: 1 (un) voto;
Delegato di Federazione da 101 a 300 soci: 2 (due)voti;
Delegato di Federazione da 301 a 700 soci: 3 (tre)voti;
Delegato di Federazione da 701 a 1500 soci: 4 (quattro) voti;
Delegato di Federazione da 1501 a 6000 soci: 5 (cinque) voti;
Delegato di Federazione da 6001 a 10.000 soci: 6 (sei) voti;
Delegato di Federazione con oltre 10.000 soci: 7 (sette)voti.
Art. 19
Il Congresso Nazionale, ordinario, non appena validamente costituito, procede, su indicazione del Presidente uscente dell’Associazione che apre i lavori, alla elezione del proprio Presidente, alla nomina della Commissione elettorale, composta quest’ultima da un Presidente, un Segretario e due scrutatori.
Le funzioni del Segretario del Congresso sono svolte dal Segretario nominato dal Congresso.
Le modalità di voto, per le elezioni degli organi, dello Statuto e dell’eventuale Regolamento Applicativo, di competenza del Congresso, sono definiti nel Regolamento Applicativo approvato.
La Commissione elettorale assegnerà a ciascun delegato i voti sulla base dei dati forniti dalla Commissione Nazionale Verifica Soci secondo lo schema prescritto all’Art. 18;
inoltre verifica la ammissibilità delle liste dei candidati a Presidente Nazionale escludendo eventuali liste in contrasto con le norme dello Statuto e Regolamento.
In apposito verbale ne indicherà i motivi di esclusione e detto verbale sarà letto all’Assemblea dal Presidente del Congresso.
Le funzioni del Segretario del Congresso sono svolte dal Segretario nominato dal Congresso.
COMMISSIONE NAZIONALE VERIFICA SOCI
Art. 20
La Commissione Verifica Soci è composta da un massimo di dodici membri. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo Centrale precedentemente allo svolgimento del Congresso Nazionale.
Ha il compito di deliberare quali sono le Federazioni attive che saranno rappresentate dai delegati per l’elezione degli Organi Centrali al Congresso Nazionale.
La Commissione ha il compito di accreditare il numero dei soci alle singole Federazioni Attive stabilendo il numero dei voti da attribuire a ciascun delegato al congresso secondo lo schema prescritto dall’Art. 18 del presente statuto.
A tal fine la Commissione ha il compito di verificare la regolarità della documentazione prevista indicata nell’Art. 16 dello Statuto.
Controlla gli elenchi e le schede di adesione dei soci iscritti nelle Sezioni di appartenenza, prende atto della regolarità dei Verbali di elezione delle Sezioni e Federazioni, accerta la ricezione da parte della Presidenza Nazionale dei Bilanci preventivi e consuntivi delle Federazioni e l’avvenuto pagamento delle quote dei contributi sociali annui.
La Commissione invia Verbale sui risultati del proprio lavoro alle singole Federazioni Provinciali e/o Territoriali che avranno 15 giorni lavorativi di tempo dalla ricezione per proporre eventuale riesame motivato alla Commissione stessa avverso agli esiti verbalizzati La Commissione dura in carica fino all’inizio dei lavori del Congresso Nazionale e ne verranno nominati nuovamente in occasione della convocazione del Congresso Nazionale successivo.
IL PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO
Art. 21
Il Congresso può eleggere a vita un Presidente Nazionale Onorario scelto fra i soci che per alte qualità morali e umane hanno servito con eccezionale impegno l’Associazione.
Il Presidente Nazionale Onorario è membro di diritto del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo Centrale senza diritto al voto.
LA CORTE D’ONORE
Art. 22
La Corte d’Onore è costituita da un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo Centrale che si sono particolarmente distinti per l’impegno nell’Associazione.
Il Regolamento Applicativo ne definisce il ruolo.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 23
łabelArt.23 Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso, con le modalità indicate nel Regolamento Applicativo.
Il candidato Presidente deve essere socio dell’Associazione e avere svolto in passato almeno un mandato nell’ambito del Consiglio Direttivo Centrale o della Giunta Esecutiva Nazionale o di un Direttivo di Federazione o di Sezione Attiva Il Presidente Nazionale:
a) Ha la legale rappresentanza dell’Associazione negli atti giudiziali e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto;
b) Convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Centrale e la Giunta Esecutiva Nazionale delle cui direttive e deliberazioni cura l’esecuzione;
d) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità del Bilancio;
e) Può delegare, per l’adempimento delle funzioni di rappresentanza persona di sua fiducia purchè socia dell’Associazione;
f) In caso di urgenza prende le decisioni di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione;
g) Il Presidente Nazionale entro un mese dall’elezione predispone un provvedimento di assegnazione a ciascun membro di Giunta Esecutiva Nazionale di incarichi da svolgere chiamate “deleghe“, ovvero compiti che riguardano materie specifiche della vita associativa. Tali compiti consistono nel seguire con attenzione ed impegno la specifica materia, provvedendo ad informare la Giunta sui problemi riscontrati e predisporre quanto necessario affinché la Giunta deliberi. Tali “deleghe” possono essere ritirate o modificate dal Presidente. Della assegnazione di tali “deleghe”, il Presidente darà informazione al Consiglio Direttivo Centrale alla sua prima riunione utile.
h) Il Presidente Nazionale d’intesa con la Giunta Nazionale, organizzerà l’ufficio di segreteria nazionale, informando il Consiglio Direttivo Centrale nella prima riunione utile, sottoponendo alla approvazione del Consiglio stesso, le eventuali spese per lo svolgimento di tale servizio. Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati. I mandati parziali non sono considerati mandati.
Il Presidente Nazionale, ferme le competenze che il presente statuto attribuisce a specifici Organi Centrali, sottoscrive gli atti di straordinaria amministrazione unitamente ad un membro della Giunta Esecutiva Nazionale indicato dallo stesso organo con atto che deve essere in ogni caso ratificato dalla Giunta Esecutiva Nazionale per acquistare efficacia nei confronti dei terzi.
Chi tra i Vice Presidenti è indicato dal Presidente Nazionale come “Vicario” sostituirà il Presidente Nazionale in caso di assenza, impedimento o decesso.
La Giunta Esecutiva Nazionale valuta, approfondisce e prende atto delle dimissioni o dell’impedimento permanente del Presidente Nazionale e nomina il Vice Presidente Vicario legale rappresentante dell’Associazione e sottoporrà al primo Consiglio Direttivo Centrale utile la ratifica di tale nomina.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE
Art. 24
Il Consiglio Direttivo Centrale è composto dal Presidente Nazionale Onorario, dal Presidente Nazionale dell’Associazione, dai Membri di Giunta, compreso i Vicepresidenti e dai 25 (venticinque) Membri Consiglieri eletti nella lista del Presidente Nazionale. Le modalità di elezione e di votazione nelle sedute del Consiglio direttivo Centrale, sono espresse nel Regolamento Applicativo. Viene convocato dal Presidente Nazionale, fatto salvi i casi di urgenza, con almeno 15 giorni di anticipo mediante lettera o email con l’indicazione del luogo della seduta e dell’ordine del giorno.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Centrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Alle sedute del Consiglio Direttivo Centrale assistono senza diritto di voto i componenti del Collegio Centrale di Sindaci eletti dal Congresso, il Collegio Centrale dei Garanti ed il Presidente Onorario.
Il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare alle riunioni del Consiglio direttivo Centrale Soci o esperti in funzione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo Centrale si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva Nazionale ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire altresì su espressa richiesta scritta di almeno dodici dei suoi componenti o dal Collegio Centrale dei Sindaci su temi inerenti l’attività del Collegio stesso.
Art. 25
Per tutte le votazioni del Consiglio Direttivo Centrale, ogni consigliere esprimerà il proprio voto per alzata di mano e sarà considerato voto capitario.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti.
In caso di parità di voti il voto del Presidente Nazionale avrà valore doppio.
Art. 26
Il Consiglio Direttivo Centrale ha la direzione dell’Associazione ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa secondo le direttive e nei limiti fissati dal Congresso Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Centrale:
a) Provvede, entro il 30 di giugno di ogni anno, all’esame e all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre del medesimo anno all’esame, all’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio successivo;
b) Approva e modifica il Regolamento Applicativo;
c) Decide arbitrariamente su divergenze di qualsiasi natura che possano sorgere tra le Federazioni e loro ricorsi;
d) Nomina rappresentanti presso Enti, società o cooperative nei quali l’Associazione è partecipante;
e) Ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d’estrema urgenza dalla Giunta Esecutiva Nazionale sulle materie di propria competenza;
f) Determina la misura e le modalità di pagamento delle quote sociali annuali e gli eventuali contributi associativi spettanti alla Sede Centrale;
g) Delibera in ordine ad ogni questione relativa all’acquisto o all’alienazione di beni immobili e in ordine all’accettazione di lasciti o donazioni, fermo quanto previsto all’art. 53 del presente statuto;
Il Consiglio Direttivo Centrale delibera su quant’altro non previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni ricadenti nell’ambito della propria sfera di competenza nonché su tutte le funzioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro Organo.
Il Consiglio Direttivo Centrale ha, altresì, competenza esclusiva a fornire l’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Il Consiglio Direttivo Centrale è validamente costituito con la presenza di metà dei componenti effettivi, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.
È in facoltà dei singoli Consiglieri proporre per scritto al Presidente Nazionale altri argomenti in discussione almeno tre giorni prima della riunione.
In caso di dimissioni di almeno 18 consiglieri, dovrà essere convocato il Congresso Nazionale da parte del Presidente Nazionale.
In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, in sostituzione, su chiamata del Presidente Nazionale, approvata dalla Giunta Esecutiva Nazionale, entra a far parte del Consiglio Direttivo Centrale un Consigliere supplente eletto nella lista del Presidente. Qualora nel corso del mandato diano stati cooptati tutti i Consiglieri supplenti, la Giunta Esecutiva Nazionale proporrà al Consiglio Direttivo Centrale altri nomi da inserire come membri supplenti. Un Consigliere chiamato a far parte dei membri di Giunta Esecutiva Nazionale, sarà sostituito da un Consigliere supplente.
LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE
Art. 27
[]{#Art.27 label=”Art.27″} La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente che la presiede, da 3 (tre) Vice Presidenti Nazionali e da cinque membri eletti nella lista del Presidente.
La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta venga ritenuto necessario dagli stessi con preavviso, salvo casi d’urgenza, di almeno dieci giorni e comunque deve essere convocata almeno quattro volte l’anno.
La Giunta Esecutiva Nazionale può essere convocata on-line, con modalità indicate nel Regolamento Applicativo Ai lavori della Giunta Esecutiva Nazionale deve essere convocato il Collegio Centrale dei Sindaci, qualora gli argomenti trattati siano di carattere economico e investano il bilancio. La Giunta Esecutiva Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi membri, in seconda convocazione con qualsiasi numero di membri tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.
La Giunta Esecutiva Nazionale può annullare in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici che risultano contrari alle leggi dello Stato, allo Statuto sociale, al Regolamento interno ed alle direttive del Consiglio Direttivo Centrale.
Nel corso dell’istruttoria per l’annullamento degli atti e delle deliberazioni predette la Giunta Esecutiva Nazionale, ove ci siano gravi ed urgenti motivi, può ordinare la sospensiva dell’esecuzione.
La Giunta Esecutiva Nazionale qualora decidesse di dimettersi rimane in carica fino all’elezione di una nuova Giunta.
Art. 28
La Giunta Esecutiva Nazionale ha il compito di provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Centrale.
Inoltre:
a) Vigila sull’andamento contabile ed amministrativo delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali e delle Sezioni, adottando i provvedimenti del caso. Dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Federazioni o tra le Federazioni e le Sezioni. Alla Giunta Esecutiva Nazionale spetta la sorveglianza ed il controllo delle Federazioni. Può disporre ispezioni od inchieste e sciogliere, con provvedimento motivato, i Consigli direttivi delle Federazioni che abbiano violato norme legislative o statutarie o che non diano sufficienti garanzie per il corretto funzionamento delle Federazione; in casi eccezionali può sciogliere, sempre con provvedimento motivato, anche le Federazioni, provvedendo nell’un caso e nell’altro alla nomina di un Commissario con l’incarico di riportare entro dodici mesi, a normalità la Federazione. In caso di accertata necessità i poteri del Commissario possono essere prorogati per un altro periodo non superiore ad altri dodici mesi;
b) Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo Centrale; provvede all’ordinaria amministrazione nell’ambito del bilancio approvato;
c) Elabora i provvedimenti e le relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo Centrale;
d) Provvede, all’ordinamento degli Uffici della Sede Centrale delle Federazioni e delle Sezioni, alla nomina o al licenziamento degli impiegati delle medesime e delibera sul loro trattamento economico e disciplinare;
e) Adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
f) Decide inappellabilmente in merito ai ricorsi relativi alla mancata ammissione dei soci da parte dei Consigli direttivi Provinciali e/o Territoriali;
g) Coadiuva il Presidente Nazionale nell’elaborazione della relazione morale in occasione del Congresso Nazionale.
h) Coadiuva il Presidente Nazionale nella elaborazione degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo Centrale e all’Assemblea Nazionale;
i) Delibera in merito ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili;
j) Delibera i criteri di ripartizioni dei contributi statali ricevuti;
k) Definisce i “limiti territoriali geografici” delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali, qualora insorgano controversie fra le Federazioni;
l) Può costituire nuove Federazioni Provinciali e/o Raggruppamenti Territoriali definendone i “limiti territoriali geografici” riorganizzando se necessario tali limiti per le Federazioni Provinciali e/o Territoriali confinanti;
m) In caso di urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Centrale sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione ad esclusione delle materie inerenti il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo;
n) Valuta approfondisce e prende atto delle dimissioni o dell’impedimento permanente del Presidente Nazionale e nomina il Vice Presidente Vicario legale rappresentante dell’Associazione e sottoporrà al primo Consiglio Direttivo Centrale utile la ratifica di tale nomina.
La Giunta Esecutiva Nazionale, con proprio provvedimento, può deliberare in merito alla “decadenza” di un membro dalla Giunta Esecutiva Nazionale qualora il medesimo sia assente alle sedute per tre volte consecutive.
Alla surroga di un componente di Giunta Esecutiva Nazionale provvede il Presidente Nazionale attingendo dai membri del Consiglio direttivo centrale.
IL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI
Art. 29
Il Collegio Centrale dei Sindaci dell’Associazione è composto da cinque componenti di cui tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti scelti, anche tra i non soci, dal congresso.
È di sua competenza l’ispezione dei libri e dei documenti contabili e l’accertamento dello stato di cassa. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro ufficiale dei Revisori dei Conti.
Nella sua prima riunione il collegio medesimo elegge, tra i sindaci effettivi, il presidente.
Le funzioni del collegio sindacale sono quelle indicate dall’art. 2403 del Codice civile e inoltre quelle di:
a) Vigilare sull’andamento della gestione economico-finanziaria;
b) Esaminare, controllare ed accertare la correttezza di tutte le scritture;
c) Verificare l’adempimento delle disposizioni statutarie riguardanti le condizioni stabilite per l’approvazione del bilancio.
Per tutto quanto non detto valgono le norme contenute nel Capo V, VI Sezione del Titolo V del libro V del Codice Civile.
Il Collegio Centrale dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio Direttivo Centrale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo, sottoposto per l’approvazione al Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo che dovrà anch’esso essere approvato dal Consiglio Direttivo Centrale, nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.
I Sindaci assistono alle sedute della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo Centralequalora gli argomenti trattati siano di carattere economico e investano il bilancio.
IL COLLEGIO CENTRALE DEI GARANTI
Art. 30
Il Collegio Centrale dei Garanti ha sede presso la Sede Centrale viene eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri e si pronuncia a richiesta degli interessati:
Per dirimere un potenziale contenzioso all’interno dell’Associazione;
Per far rispettate le norme fondanti dello Statuto;
Su richiesta fornisce supporto al Collegio dei Garanti Provinciale e/o Territoriale.
Il Collegio può essere convocato dal Presidente Nazionale nelle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale, del Congresso Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
I componenti del Collegio Centrale dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
CAPO III
IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 31
Il Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali della Regione o da loro delegati, è convocato e presieduto dal Coordinatore del Consiglio Regionale.
Le modalità di elezione del Coordinatore regionale sono indicate nel Regolamento Applicativo.
Qualora non ci sia accordo all’interno del Consiglio Regionale per la nomina del Coordinatore Regionale si procede alla votazione ed ogni Federazione vota con il numero di voti che rappresenta la sua Federazione certificato dalla Commissione Nazionale Verifica Soci.
I compiti del Consiglio Regionale sono:
Organo che rappresenta le istanze degli iscritti della Regione;
Coordinamento dell’attività da promuovere nella Regione;
Scambio di esperienze e conoscenza delle attività svolte da ciascuna Federazione;
Esposizione di specifiche problematiche di ogni federazione e individuazione delle possibili soluzioni;
Individuare e perseguire forme di auto-finanziamento per rendere economicamente autosufficienti le Federazioni;
Mantenere vivi i contatti con le autorità regionali;
Essere promotore di iniziative e suggerimenti da proporre alla Presidenza Nazionale.
COORDINATORE REGIONALE
Art. 32
Il Coordinatore Regionale è l’organo eletto dai Presidenti delle Federazioni Provinciali e/o Territoriali riuniti nel Consiglio Regionale ed i suoi compiti sono i seguenti:
a) Convocare, partecipare, presiedere il Consiglio Regionale e stendere un verbale degli 1incontri da inviare al Presidente Nazionale;
b) Coordinale le attività e le iniziative delle Federazioni appartenenti alla Regione;
c) Segnalare alla Giunta Nazionale, le problematiche rilevate nelle Federazioni;
d) Risolvere problemi di tipo organizzativo e/o amministrativo di Federazioni o Sezioni con il supporto della Giunta Nazionale e qualora non sia in grado di risolverli, chiede l’intervento diretto della Giunta Nazionale;
e) Redigere una relazione annuale sul suo operato alla Giunta Nazionale.
In caso di gravi mancanze o inadempienze può essere sfiduciato dal Consiglio Regionale, che provvederà a sostituirlo.
All’atto della elezione firmerà una dichiarazione di accettazione e di presa visione e consapevolezza dell’incarico e dei compiti da svolgere.
LE FEDERAZIONI PROVINCIALI E/O TERRITORIALI
Art. 33
La Federazione Provinciale e/o Territoriale è costituita quando nel suo territorio sono costituire almeno tre Sezioni attive. La denominazione associativa è “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Federazione Provinciale e/o Territoriale di …………………..”
In deroga a quanto sancito dal precedente comma la Giunta Esecutiva Nazionale, per particolari situazioni locali, può autorizzare la costituzione di Raggruppamenti Territoriali composti da due o più Sezioni, con modalità organizzative uguali alle Federazioni Provinciali e/o Territoriali.
La Federazione Provinciale e/o Territoriale non gode di autonomia e non ha potere di impegnare l’A.N.C.R. di fronte ai terzi, salva specifica delega da conferirsi tassativamente con procura speciale scritta. In difetto di procura speciale di ogni atto della Federazione Provinciale e/o Territoriale è responsabile il solo soggetto che lo ha sottoscritto e non impegna l’A.N.C.R. Gli Organi della Federazione/Raggruppamenti Territoriali sono eletti dal Congresso Provinciale e/o Territoriale.
CONGRESSO PROVINCIALE E/O TERRITORIALE
Art. 34
Il Congresso Provinciale e/o Territoriale è costituito dai Presidenti delle Sezioni attive del Territorio o loro delegati.
Il Congresso Provinciale e/o Territoriale sulla scorta di liste elettorali elegge il Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Consiglieri Provinciali nel numero indicato nel Regolamento Applicativo, il Collegio dei Sindaci, i Garanti della Federazione.
CONVOCAZIONE
Art. 35
Il Congresso Provinciale e/o Territoriale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni.
La riunione è indetta prima della scadenza del quadriennio dal Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale uscente, il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l’ordine del giorno.
La Convocazione del Congresso è comunicata a cura del Presidente di Federazione, unitamente all’ordine del giorno almeno un mese prima per lettera, per fax o per e-mail a tutte le Sezioni.
Su richiesta di una Sezione possono essere aggiunti all’Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente della Federazione Provinciale e/o Territoriale.
Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo delle Sezioni.
Le modalità di elezione del Presidente di Federazione, Consiglio Direttivo Provinciale, degli altri organi di Federazione e le modalità di votazione nelle sedute, sono espresse nel Regolamento Applicativo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE E/O TERRITORIALE (ex art. 48)
Art. 37
La Federazione con più di cento soci è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un Vice Presidente, un Segretario e da un minimo di quattro ad un massimo di dieci Consiglieri.
La Federazione con meno di 100 soci, ha motivo di esistere solo per promuovere nel territorio nuove sezioni e nuovi iscritti, è retta da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Sindaco controllore.
Qualora ci siano nel territorio Sezioni che non riescono ad esprimere una Federazione, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà nominare un Commissario straordinario con il compito di favorire la costituzione della Federazione e mantenere i rapporti con le altre Federazioni della Regione.
Il Consiglio Direttivo della Federazione è eletto dai delegati delle Sezioni riuniti in Congresso ed aventi, ciascuno, tanti voti quanti sono i rispettivi Soci.
Dura in carica quattro anni e si riunisce due volte l’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del Bilancio Preventivo ed il conto Consuntivo e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci solo per argomenti di loro competenza, ma dovrà riunirsi in seduta straordinaria almeno tre volte ogni anno.
Il Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale sarà presieduto dal Presidente della Federazione che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Al Consiglio Direttivo Provinciale spetta la sorveglianza ed il controllo delle Sezioni. In particolare:
a) Vigila sull’andamento contabile ed amministrativo delle Sezioni, adottando i provvedimenti del caso. Dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Sezioni. Può disporre ispezioni od inchieste e sciogliere, con provvedimento motivato, i Consigli direttivi sezionali che abbiano violato norme legislative o statutarie o che non diano sufficienti garanzie per il corretto funzionamento della Sezione; in casi eccezionali può sciogliere, sempre con provvedimento motivato, anche le Sezioni, provvedendo nell’un caso e nell’altro alla nomina di un Commissario con l’incarico di riportare entro dodici mesi, a normalità la Sezione. In caso di accertata necessità i poteri del Commissario possono essere prorogati per un altro periodo non superiore ad altri dodici mesi;
b) Predispone, nei tempi e nelle modalità indicate dalle direttive della Presidenza Nazionale il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
c) Provvede all’ordinaria amministrazione nell’ambito del bilancio approvato;
d) È Tenuta a dare immediata comunicazione e documentazione alla Giunta Esecutiva Nazionale qualora siano ipotizzate situazioni di conflitto di interessi o comunque motivazioni che possano prevedere la sospensione dalla carica di un consigliere Provinciale e/o Territoriale;
e) Ha facoltà di procedere alla nomina di un membro sostituto scegliendolo tra i componenti della lista vincitrice delle elezioni (cooptazione) per ragioni di urgenza nel caso di dimissioni o indisponibilità di un consigliere Provinciale e/o Territoriale eletto dal Congresso Provinciale e/o Territoriale. Alla prima riunione del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale ne dovrà chiedere la ratifica;
f) Estendere l’iscrizione fra i cittadini del proprio territorio di competenza e costituire nuove Sezioni;
g) Sviluppare proposte ed iniziative atte ad elevare il prestigio dell’Associazione segnalando alla Presidenza Nazionale quelle che rivestono un carattere di particolare importanza nazionale o che esorbitino dalla rispettiva competenza territoriale;
h) Le Federazioni hanno l’obbligo di inviare presso la Presidenza Nazionale entro i termini stabiliti sia il Bilancio di Previsione che il Bilancio Consuntivo ed i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo di Federazione. Il mancato invio di tali documenti può determinare il commissariamento della Federazione.
i) La Federazione dovrà chiedere in tempo utile alle Sezioni il Bilancio Consuntivo annuale da inviare alla Sede Centrale.
j) In caso di chiusura di Sezioni che fanno riferimento alla Federazione Provinciale e/o Territoriale la stessa è tenuta a verificare ogni obbligo o impegno finanziario che la Sezione possa aver contratto con terzi. Inoltre recupererà oltre i libri contabili di Sezione ogni bene mobile compreso la bandiera di Sezione e ne darà comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale.
k) Assumere e promuovere iniziative per l’autofinanziamento della Federazione.
LIMITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE/TERRITORIALE
Art. 37
Alla Federazione Provinciale e/o Territoriale può essere concesso con atto scritto previa delibera della Giunta Esecutiva Nazionale l’utilizzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’A.N.C.R., con conseguente obbligo di diligente custodia in capo alla Federazione Provinciale e/o Territoriale che non potrà in alcun modo disporne nei confronti di terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, salva autorizzazione da parte dell’A.N.C.R. da conferire per iscritto mediante procura speciale per il singolo atto.
La proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare rimane in capo all’A.N.C.R., come disciplinato nel presente statuto. In caso di cessazione per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo dell’esercizio dell’attività della Federazione Provinciale e/o Territoriale, ogni bene immobile dovrà essere immediatamente restituito all’Associazione Nazionale, libero da cose e persone e nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della consegna, così come ogni bene mobile e/o dotazione.
La Federazione Provinciale e/o Territoriale come disciplinato agli artt. 26 lett. g) e 3 del presente Statuto, non hanno capacità di stipulare contratti di locazione e/o comodato, alienazione o altri contratti inerenti diritti reali, né dal lato attivo, né dal lato passivo e non possono in alcun modo impegnare l’A.N.C.R. nei confronti dei terzi salva specifica delega conferita con procura speciale scritta.
Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale compreso il Presidente e il Segretario, sono svolte gratuitamente.
IL COLLEGIO DEI GARANTI DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE E/O TERRITORIALE
Art. 38
Il Collegio dei Garanti costituito da un massimo di tre membri viene eletto dal Congresso Provinciale e/o Territoriale e si pronuncia a richiesta degli interessati:
Per dirimere un potenziale contenzioso all’interno della Federazione Provinciale e/o Territorialee/o della Sezione;
Per far rispettate le norme fondanti dello Statuto;
Il Collegio dei Garanti presso il Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale si pronuncia, su concorde richiesta degli interessati, su ogni altra vertenza individuale di carattere morale che possa insorgere tra i soci;
Qualora non riesca a risolvere le problematiche a lui sottoposte deve chiedere supporto al Collegio Centrale dei Garanti.
IL COLLEGIO PROVINCIALE E/O TERRITORIALE DEI SINDACI
Art. 39
Il Collegio dei Sindaci della Federazione è composto da un massimo di tre membri effettivi compreso il Presidente. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello di Federazione Provinciale e/o Territoriale.
Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Federazione.
È di sua competenza l’ispezione dei libri e dei documenti contabili e l’accertamento dello stato di cassa.
Il Collegio dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo, sottoposto per l’approvazione al Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo che dovrà anch’esso essere approvato dal Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.
Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale qualora gli argomenti trattati siano di carattere economico e investano il bilancio e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie economiche ed eventualmente ne può chiedere la verbalizzazione.
Qualora rilevi problematiche inerenti le sue funzioni deve rivolgersi al Collegio Centrale dei Sindaci.
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE E/O TERRITORIALE
Art. 40
Il Presidente cura il regolare funzionamento della Federazione, lo svolgimento puntuale dei compiti assegnati alla Federazione, e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale in caso di eccezionale urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione.
Nelle sue attribuzioni non rientrano competenze connesse con la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione i cui limiti sono indicati nel precedente Art. 37.
Il Presidente della Federazione Provinciale e/o Territoriale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati. I mandati parziali non sono considerati mandati.
È membro del Consiglio Regionale e partecipa attivamente alle riunioni. In caso di impossibilità a presenziare alle riunioni del Consiglio regionale può inviare un suo delegato.In caso di decesso, dimissioni, impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
PRESIDENTE ONORARIO
Art. 41
l Segretario è un Consigliere della Federazione. Verbalizza e cura la tenuta dei registri di Giunta e Consiglio. È tenuto ad inviare copia del Verbale del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale, entro 15 giorni dalla riunione stessa, alla Giunta Esecutiva Nazionale.
SEGRETARIO DI FEDERAZIONE
Art. 42
Il Segretario è un Consigliere della Federazione. Verbalizza e cura la tenuta dei registri di Giunta e Consiglio. È tenuto ad inviare copia del Verbale del Consiglio direttivo Provinciale e/o Territoriale, entro 15 giorni dalla riunione stessa, alla Giunta Esecutiva Nazionale.
CAPO IV
LE FEDERAZIONI ALL’ESTERO
Art. 43
Alle Federazioni all’estero si applicano, in quanto compatibili con la legislazione dello Stato nel quale operano, le norme del presente Statuto per le Federazioni in territorio nazionale.
CAPO V
LE SEZIONI E NUCLEI A.N.C.R.
Art. 44
In ogni Comune o frazione di Comune può essere costituita una o più Sezioni, purchè a formarla concorrano almeno 10 soci.
La Sezione assume la denominazione di “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Sezione di ……………………. “.
Una Sezione può essere costituita solo se viene eletto un Consiglio Direttivo Sezionale composto almeno da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Sindaco controllore.
La Sezione amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell’Associazione sotto la vigilanza della Federazione Provinciale e/o Territoriale.
Nei limiti dello Statuto ed in armonia con le deliberazioni e le direttive egli organi centrali e periferici e nel rispetto delle norme vigenti le Sezioni svolgono la propria attività nell’interesse dei soci del proprio territorio.
Alla Sezione può essere concesso con atto scritto previa delibera della Giunta Esecutiva Nazionale l’utilizzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’A.N.C.R., con conseguente obbligo di diligente custodia in capo alla Federazione Provinciale e/o Territoriale che non potrà in alcun modo disporne nei confronti di terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, salva autorizzazione da parte dell’A.N.C.R. da conferire per iscritto mediante procura speciale per il singolo atto.
La proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare rimane in capo all’A.N.C.R., come disciplinato nel presente statuto. In caso di cessazione per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo dell’esercizio dell’attività della Sezione, ogni bene immobile dovrà essere immediatamente restituito all’Associazione Nazionale, libero da cose e persone e nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della consegna, così come ogni bene mobile e/o dotazione.
La Sezione come disciplinato agli artt. 26 lett. g) e 33 del presente Statuto, non hanno capacità di stipulare contratti di locazione e/o comodato, alienazione o altri contratti inerenti diritti reali, né dal lato attivo, né dal lato passivo e non possono in alcun modo impegnare l’A.N.C.R. nei confronti dei terzi salva specifica delega conferita con procura speciale scritta.
Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione compreso il Presidente e il Segretario, sono svolte gratuitamente.
In caso di chiusura di una Sezione dovrà essere consegnato alla Federazione di competenza oltre ai libri contabili, ogni bene mobile compresa la Bandiera della Sezione.
Nel caso della Federazione Provinciale e/o Territoriale, chiusa o non operativa, la Sezione che ha problemi organizzativi deve rivolgersi al Coordinatore Regionale.
Gli Organi della Sezione sono eletti dal Congresso Sezionale.
Presso le Sezioni può essere costituito un organismo di coordinamento nazionale di volontariato che opererà sulla base di apposito regolamento adottato in conformità delle norme sul volontariato.
NUCLEI A.N.C.R.
Art. 45
Al fine di garantire una presenza dell’A.N.C.R. a livello locale anche dove non vi sia un numero di soci sufficienti a costituire una Sezione, con i soci presenti sul territorio potrà essere costituito un Nucleo A.N.C.R..
Detti soci appartengono ad una sezione speciale il cui presidente è il Presidente della Federazione Provinciale o Territoriale, e ha sede nella Federazione. In occasione del Congresso Provinciale o Territoriale, il Presidente indice un incontro con tutti i soci appartenenti ai Nuclei A.N.C.R. i quali tramite votazione eleggono il loro rappresentante al Congresso provinciale che avrà diritto di votare con un numero di voti pari agli iscritti della sezione speciale.
La sezione speciale formata dai nuclei A.N.C.R. sarà gestita dal Presidente di Federazione come una normale Sezione, unica variante sono le definizioni di cui al capoverso precedente.
CONGRESSO SEZIONALE
Art. 46
Tutti i soci tesserati, prima dell’invio dell’avviso di convocazione, hanno diritto a partecipare al Congresso Sezionale, a votare direttamente o per delega.
Il Congresso elegge fra le liste presentate, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Collegio dei Sindaci.
Il Congresso Sezionale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni.
La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza dal Consiglio direttivo sezionale uscente, il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l’ordine del giorno.
La Convocazione del congresso per l’elezione delle cariche sociali può essere fatta o con avvisi personali o con lettera/fax/mail, a cura del Presidente uscente della Sezione, e/o a mezzo di comunicazioni affisse in bacheca nella sede della Sezione almeno otto giorni prima del giorno del Congresso.
La comunicazione deve specificare il luogo, la data, l’ora dell’inizio del Congresso e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonché la data della seconda convocazione con intervallo non minore di un’ora dalla prima. Inoltre nella convocazione deve essere specificato il giorno delle elezioni, la sede dei seggi elettorali, nonché l’ora di apertura e di chiusura delle operazioni elettorali.
Su richiesta di un socio possono essere aggiunti all’Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente della Sezione.
Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo sezionale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo dei soci.
Le modalità di elezione del Presidente di Sezione del Consiglio Direttivo Sezionale e degli altri organi di Sezione e le modalità di votazione nelle sedute, sono espresse nel Regolamento Applicativo.
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Art. 47
L’Organo di governo della Sezione è il Consiglio Direttivo sezionale composto da un minimo di quattro membri eletti dal Congresso sezionale. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Detti membri possono essere nel numero massimo di dieci compreso il Presidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo sezionale sono convocatee presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente.
Spetta al Consiglio direttivo:
a) Predisporre ed approvare i Bilanci Preventivi e Consuntivi e trasmetterli al Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale;
b) accettare le dimissioni dalla qualità di socio;
c) Deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
d) Predisporre ed inviare annualmente l’elenco dei soci alla Federazione Provinciale e/o Territoriale
e) Promuovere iniziative ed attività a favore della Sezione e informarne il Consiglio Direttivo Provinciale e/o Territoriale.
In caso di decesso o impedimento permanente del presidente, il vice presidente convoca la riunione del Consiglio Direttivo Sezionale che prenderà atto dell’impedimento del Presidente e procederà alla nomina del Vice Presidente a Presidente sezionale.
COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 48
Il Collegio dei Sindaci è composto n. 3 (tre) membri effettivi più un massimo di n. 2 supplenti tutti eletti in sede di Congresso Sezionale.
I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello di Sezione.
Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria.
È di sua competenza l’ispezione dei libri e dei documenti contabili e l’accertamento dello stato di cassa.
Il Collegio dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio direttivo sezionale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo, sottoposto per l’approvazione al Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo che dovrà anch’esso essere approvato dal Consiglio direttivo sezionale nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.
Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale qualora gli argomenti trattati siano di carattere economico e investano il bilancio e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie economiche ed eventualmente ne può chiedere la verbalizzazione.
PRESIDENTE SEZIONALE
Art. 49
Il Presidente sezionale firma gli atti ufficiali limitatamente ai compiti istituzionali previsti per la Sezione stessa.
Il Presidente cura il regolare funzionamento della Sezione e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo sezionale, in caso di eccezionale urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione.
Il Presidente della Sezione dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati. È consentita un’eventuale deroga qualora non esista tra i soci un nuovo candidato Presidente.
I mandati parziali non sono considerati mandati.
In caso di decesso, dimissioni, impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
PRESIDENTE ONORARIO
Art. 50
Il Congresso sezionale può eleggere, a vita, un Presidente onorario sezionale scelto fra i soci che hanno servito la Sezione con impegno e alto senso di responsabilità.
Il Presidente onorario sezionale partecipa ai lavori del Consiglio direttivo sezionale e può essere consultato ma non ha diritto di voto.
SEGRETARIO DI SEZIONE
Art. 51
Il Segretario è un Consigliere della Sezione. Verbalizza e cura la tenuta dei registri del Consiglio ed inoltra copia dei Verbali alla Federazione Provinciale e/o Territoriale.
TITOLO III
DEL PATRIMONIO DEI PROVENTI E DEI MEZZI DI ESERCIZIO
Art. 52
BILANCI
L’Esercizio finanziario dell’A.N.C.R si chiude, al 31 Dicembre di ogni anno.
Il suo bilancio consolidato redatto dalla Giunta Esecutiva Nazionale e corredato dalla relazione del collegio Centrale dei Sindaci, è approvato dal Consiglio Direttivo Centrale; quello preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 30 giugno successivo.
Le necessità previsionali ed rendiconti di gestione delle Federazioni vengono inviati, nei modi ed entro le scadenze fissate dal Regolamento di Amministrazione alla Presidenza Nazionale per gli adempimenti di competenza.
Art. 53
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci e dagli inventari.
L’uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può esserne variata la destinazione se non per decisione del Consiglio Direttivo Centrale.
Per la vendita o la permuta di beni immobili di proprietà dell’Associazione, il Presidente Nazionale, legale rappresentante dell’Associazione, deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo Centrale che ne stabilisce le modalità dopo aver sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo della Federazione interessata. I proventi di tali operazioni ed i proventi derivanti dalle locazioni dei beni immobili di proprietà dell’Associazione vanno obbligatoriamente impiegati per le esigenze connesse alle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo Centrale stabilisce la quota spettante sia alla Sede Centrale sia alla Federazione per le conseguenti competenze.
I proventi derivanti dai contributi dello Stato, dalle rendite dei capitali posseduti, da eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati, dalle quote sociali sono destinabili esclusivamente al funzionamento dell’Associazione.
Sono destinati, altresì, ad incrementare il fondo patrimoniale dell’Associazione le donazioni, i lasciti, nonché quella parte delle entrate che il Consiglio Direttivo Centrale deciderà di stanziare annualmente in rapporto alla situazione finanziaria dell’Associazione.
È comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione che devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54
Tutte le cariche in seno all’Associazione non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa, fatta eccezione per la figura del Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci.
Il Consiglio Direttivo centrale in casi particolari e molto ben motivati può consentire deroghe.
La cessazione da una carica, oltre che per ultimato periodo, può avvenire:
Per dimissioni, dopo l’accettazione delle stesse;
Per sospensione dalla qualità di Socio;
Per perdita della qualità di Socio.
Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalle rispettive cariche i componenti del Consiglio Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dei Consigli delle Federazioni, che non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli organi cui appartengono.
Tutte le cariche hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio anche nei casi di subentri o nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi.
In ogni caso le cariche degli Organi periferici scadono il 30 Giugno dall’anno del rinnovo delle cariche nazionali Il rinnovo delle cariche sociali, avverrà considerando gli iscritti fino alla data di convocazione del congresso di sezione. Per i rinnovi delle cariche sociali dell’anno 2020 voteranno gli iscritti dell’anno 2019.
Art. 56
L’anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 57
Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità governativa, il Consiglio Direttivo Centrale ne predispone i regolamenti di esecuzione.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti
Art. 58
Le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale entrano in vigore dopo l’approvazione da parte delle autorità competenti.
Qualora fossero riscontrate modifiche formali dagli Organi competenti il Consiglio Direttivo Centrale è autorizzato ad approvarle.
Art. 59
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci medesimi, comprese le controversie che possano insorgere tra l’Associazione e le Federazioni e/o Sezioni e/o Nuclei A.N.C.R., saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma.
L’arbitrato avrà sede nella località della Sede Legale ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.